Lavoro (Rapporto di) - Lavoratori autoferrotranvieri - Condizioni per l'ammissione in prova al servizio - Possesso della cittadinanza italiana - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto al lavoro - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, numero 1), dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., nella parte in cui richiede, per l'ammissione in prova al servizio di autoferrotranviere, il possesso della cittadinanza italiana. Invero, premesso che il diritto vivente e la stessa giurisprudenza costituzionale escludono che l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale valga a far ritenere illecito il comportamento tenuto, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima, la questione proposta non è rilevante nel giudizio principale, in quanto l'azienda convenuta non potrebbe comunque essere condannata al risarcimento del danno per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.
- Sul fatto che la colpa specifica, consistente nella inosservanza della norma che pone una regola di condotta, può rilevare nel giudizio a quo solo se la disposizione era vigente e conoscibile al tempo del fatto v., citata, sentenza n. 202/1991.
- Sul diritto vivente che esclude che l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte valga a far ritenere illecito il comportamento tenuto, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima v., citata, ex plurimis, Cass., sez. lav., 13 novembre 2007, n. 23565.