Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di parità delle parti, di ragionevole durata del processo, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 censurato, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 Cost., nella parte in cui limita l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, censurato, in relazione ai medesimi parametri, ove prevede che gli appelli proposti prima della entrata in vigore della novella sono da dichiararsi inammissibili. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 26/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle norme impugnate, con la conseguenza che le questioni oggi proposte sono divenute prive di oggetto.
- La sentenza n. 26/2007 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della novella è dichiarato inammissibile.
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni divenute prive di oggetto per sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità v., citate, ex multis, ordinanze n. 449, n. 415 e n. 269/2008.