Reati e pene - Esercizio delle attività di intermediazione finanziaria specificate nei decreti legislativi emanati in attuazione della legge-delega n. 52 del 1996 (art. 15, comma 1, lettera c), in assenza di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati - Qualificazione della fattispecie come delitto, con limiti edittali di pena superiori a quelli indicati nella legge n. 52 del 1996 - Denunciato eccesso di delega - Errata individuazione della norma di delega - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, censurato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui configura come delitto l'esercizio delle attività di intermediazione finanziaria di cui ai d.lgs. emanati in attuazione della legge-delega 6 febbraio 1996, n. 52 in assenza di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati e commina pene edittali superiori a quelle indicate nella stessa legge. I rimettenti hanno individuato in modo errato la norma di delega in base alla quale apprezzare la sussistenza del vizio dedotto, in quanto hanno preso in esame esclusivamente i criteri specifici dettati dall'art. 15 della legge n. 52 del 1996 senza tener conto dei criteri generali stabiliti dalla medesima legge in tema di sanzioni; a tal proposito, l'art. 3 riconosce al legislatore delegato il potere di introdurre sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei d.lgs. e, pur fissando dei limiti di pena, ammette deroghe quando si tratti di sanzioni identiche a quelle già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività: ciò è quanto si rileva nella specie, poiché l'ipotesi di abusivismo di cui alla norma censurata è omogenea e di pari offensività rispetto al delitto di abusivo esercizio dell'attività di mediazione creditizia ex art. 16, comma 7, della legge 7 marzo 1996, n. 108 e al delitto di abusiva attività finanziaria ex art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, al cui trattamento sanzionatorio è stata allineata.
- Sulla manifesta inammissibilità per erronea individuazione della norma di delega v., citate, sentenza n. 382/2004 e ordinanza n. 72/2003.
- V., altresì, il precedente specifico citato, ordinanza n. 194/2008.