Sentenza 74/2009 (ECLI:IT:COST:2009:74)
Massima numero 33241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
09/03/2009; Decisione del
09/03/2009
Deposito del 13/03/2009; Pubblicazione in G. U. 18/03/2009
Titolo
Finanza regionale - Norme della legge finanziaria 2008 - Devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia dei sei decimi del gettito IRPEF derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'art. 1 del d.lgs n. 137 del 2007 - Previsione, con legge statale, che, in prima applicazione, i maggiori introiti di bilancio spettanti alla Regione non possano superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente, gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro - Proroga, con normativa sopravvenuta, del limite di 30 milioni di euro agli importi spettanti alla Regione per gli anni 2010 e 2011 - Ius superveniens analogo a quello dichiarato incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Finanza regionale - Norme della legge finanziaria 2008 - Devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia dei sei decimi del gettito IRPEF derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'art. 1 del d.lgs n. 137 del 2007 - Previsione, con legge statale, che, in prima applicazione, i maggiori introiti di bilancio spettanti alla Regione non possano superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente, gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro - Proroga, con normativa sopravvenuta, del limite di 30 milioni di euro agli importi spettanti alla Regione per gli anni 2010 e 2011 - Ius superveniens analogo a quello dichiarato incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Testo
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'art. 41, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207. Tali disposizioni - che costituiscono ius superveniens -, applicando anche agli anni 2010 e 2011 il limite di 30 milioni di euro nell'erogazione a favore della Regione, introducono una disciplina analoga a quella del censurato primo periodo dell'art. 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'art. 41, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207. Tali disposizioni - che costituiscono ius superveniens -, applicando anche agli anni 2010 e 2011 il limite di 30 milioni di euro nell'erogazione a favore della Regione, introducono una disciplina analoga a quella del censurato primo periodo dell'art. 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/12/2007
n. 248
art. 47
co. 1
28/02/2008
n. 31
art. 1
co. 1
decreto-legge
30/12/2008
n. 207
art. 41
co. 11
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 48
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 49
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 65
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 31/07/2007
n. 137
art. 1
co. 4
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27