Sentenza 74/2009 (ECLI:IT:COST:2009:74)
Massima numero 33242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
09/03/2009; Decisione del
09/03/2009
Deposito del 13/03/2009; Pubblicazione in G. U. 18/03/2009
Titolo
Finanza regionale - Norme della legge finanziaria 20008 - Devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia dei sei decimi del gettito IRPEF derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'art. 1 del d.lgs n. 137 del 2007 - Previsione, con legge statale, che, a partire dall'anno 2010, i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per il 2009, acquisiti dalla Regione siano riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla Regione medesima - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Sopravvenuta soppressione della disposizione censurata, medio tempore , priva di applicazione - Cessazione della materia del contendere.
Finanza regionale - Norme della legge finanziaria 20008 - Devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia dei sei decimi del gettito IRPEF derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'art. 1 del d.lgs n. 137 del 2007 - Previsione, con legge statale, che, a partire dall'anno 2010, i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per il 2009, acquisiti dalla Regione siano riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla Regione medesima - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Sopravvenuta soppressione della disposizione censurata, medio tempore , priva di applicazione - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La norma in questione - la quale prevede che «a partire dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma» - non ha mai avuto applicazione ed è stata espressamente "soppressa" dall'art. 47-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 31 del 2008.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La norma in questione - la quale prevede che «a partire dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma» - non ha mai avuto applicazione ed è stata espressamente "soppressa" dall'art. 47-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 31 del 2008.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 119
co. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 48
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 49
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 65
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 31/07/2007
n. 137
art. 1
co. 4