Sentenza 75/2009 (ECLI:IT:COST:2009:75)
Massima numero 33243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  11/03/2009;  Decisione del  11/03/2009
Deposito del 20/03/2009; Pubblicazione in G. U. 25/03/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Favoreggiamento personale - False o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria da chi non avrebbe potuto essere obbligato a rispondere in quanto indagato per reato probatoriamente collegato a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono - Esclusione della punibilità - Mancata previsione - Irragionevole diversità di trattamento rispetto alla omogenea ipotesi delle false informazioni al pubblico ministero - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen. - a quello, realizzato da altri, cui le dichiarazioni si riferiscono. L'art. 384, secondo comma, cod. pen. contempla una causa di non punibilità a favore di chi abbia commesso, tra gli altri, i reati di falsa testimonianza o false informazioni al pubblico ministero, qualora le informazioni o la testimonianza siano state assunte in modo non legittimo o qualora si verta in un caso in cui il soggetto non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di astenersi. La norma non si applica alle false informazioni alla polizia giudiziaria che, pur non rientrando in una specifica fattispecie criminosa, possono concorrere, con gli altri elementi previsti dalla legge, ad integrare il favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen.. Questa diversità di disciplina appare palesemente irragionevole, poiché tra il delitto di false informazioni al pubblico ministero e quello di favoreggiamento dichiarativo, commesso mediante false o reticenti informazioni alla polizia giudiziaria, vi è identità di condotte materiali - mendacio o reticenza - e sostanziale omogeneità del bene protetto, che consiste nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri, nei quali le esigenze investigative (agli inizi del procedimento) e quelle della ricerca della verità (nella fase finale del processo) si sommano. Tale diversità di trattamento si palesa ancor più irrazionale considerando l'evoluzione normativa del sistema processuale, che ha condotto ad una sostanziale convergenza di disciplina fra le due ipotesti.

- Sulla sostanziale omogeneità fra le due attività di indagine rispettivamente previste dagli artt. 351 e 362 cod. proc. pen. v., citata, sentenza n. 416/1996



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 384  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte