Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni transitorie finalizzate al contrasto dell'emergenza da COVID-19 - Disapplicazione, per un biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della legge reg. n. 23 del 2021, del limite di 50 metri quadrati per la chiusura di spazi interni che costituiscano pertinenze di unità immobiliari in cui sono legittimamente insediate attività di ristorazione - Previsione di un termine per la rimozione delle opere, decorso il biennio - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza - Ius superveniens modificativo della norma impugnata, medio tempore applicata in modo non lesivo dei parametri evocati - Cessazione della materia del contendere. (Classif. 090008).
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 14 dello statuto, dell'art. 38 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021. Le modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022 fanno venire meno le doglianze del rimettente, relative all'assenza di un limite temporale ancorato all'emergenza pandemica entro il quale rimuovere le opere di chiusura di spazi interni, quali pertinenze di unità immobiliari in cui sono legittimamente insediate attività di ristorazione. La novella ha infatti previsto, per un verso, che la deroga a quanto disposto dalla legge reg. Siciliana n. 4 del 2003 valga fino al termine dell'emergenza pandemica e, per un altro, che entro novanta giorni dalla cessazione di detta emergenza si provveda alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi. Quanto all'applicazione medio tempore della disposizione impugnata, vista la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, la disposizione impugnata ha avuto sostanzialmente applicazione nel solo periodo dell'emergenza pandemica.