Sentenza 76/2009 (ECLI:IT:COST:2009:76)
Massima numero 33246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
11/03/2009; Decisione del
11/03/2009
Deposito del 20/03/2009; Pubblicazione in G. U. 25/03/2009
Titolo
Turismo - Norme della legge finanziaria 2008 - Soggetti nazionali ed internazionali che intendano promuovere progetti di investimento per incrementare e riqualificare il prodotto turistico nazionale - Attribuzione al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri del potere di assicurare il relativo supporto tecnico-specialistico - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta interferenza nella materia "turismo", di competenza legislativa regionale residuale, con asserita violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché del principio di leale collaborazione - Intervento del legislatore giustificato dalla rilevanza nazionale delle iniziative considerate, con pieno coinvolgimento delle Regioni - Esclusione, con riferimento alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale del comma 194 dell'art. 2 della legge 244 del 2007 - Non fondatezza della questione.
Turismo - Norme della legge finanziaria 2008 - Soggetti nazionali ed internazionali che intendano promuovere progetti di investimento per incrementare e riqualificare il prodotto turistico nazionale - Attribuzione al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri del potere di assicurare il relativo supporto tecnico-specialistico - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta interferenza nella materia "turismo", di competenza legislativa regionale residuale, con asserita violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché del principio di leale collaborazione - Intervento del legislatore giustificato dalla rilevanza nazionale delle iniziative considerate, con pieno coinvolgimento delle Regioni - Esclusione, con riferimento alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale del comma 194 dell'art. 2 della legge 244 del 2007 - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 195, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, che affida al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali e internazionali che intendono promuovere progetti di investimenti volti ad incrementare ed a riqualificare il prodotto turistico nazionale. L'intervento del legislatore statale è giustificato dalla rilevanza nazionale delle iniziative prese in considerazione dalla norma impugnata, trattandosi di progetti strategici diretti a valorizzare la fondamentale risorsa economica del Paese rappresentata dal turismo. Un organismo quale il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri costituisce la struttura amministrativa idonea ad offrire a simili iniziative un supporto tecnico adeguato. Il ruolo delle Regioni è, poi, salvaguardato dalla previsione secondo la quale l'intervento del Dipartimento si realizza «attivando le procedure di cui al comma 194». Quest'ultimo, letto alla luce della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui sopra, assicura il pieno coinvolgimento delle Regioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 195, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, che affida al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali e internazionali che intendono promuovere progetti di investimenti volti ad incrementare ed a riqualificare il prodotto turistico nazionale. L'intervento del legislatore statale è giustificato dalla rilevanza nazionale delle iniziative prese in considerazione dalla norma impugnata, trattandosi di progetti strategici diretti a valorizzare la fondamentale risorsa economica del Paese rappresentata dal turismo. Un organismo quale il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri costituisce la struttura amministrativa idonea ad offrire a simili iniziative un supporto tecnico adeguato. Il ruolo delle Regioni è, poi, salvaguardato dalla previsione secondo la quale l'intervento del Dipartimento si realizza «attivando le procedure di cui al comma 194». Quest'ultimo, letto alla luce della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui sopra, assicura il pieno coinvolgimento delle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 195
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte