Ordinanza 77/2009 (ECLI:IT:COST:2009:77)
Massima numero 33247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
11/03/2009; Decisione del
11/03/2009
Deposito del 20/03/2009; Pubblicazione in G. U. 25/03/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo proposta da soggetti diversi da quelli indicati dal comma 3 dell'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Sospensione del pignoramento solo in caso di prova dell'esistenza di un titolo di proprietà anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata tributaria iscritta a ruolo - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché limitazione del diritto di difesa - Ritenuta introduzione di una forma espropriativa senza indennizzo - Questioni ipotetiche o comunque premature - Conseguente difetto di rilevanza delle stesse - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo proposta da soggetti diversi da quelli indicati dal comma 3 dell'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Sospensione del pignoramento solo in caso di prova dell'esistenza di un titolo di proprietà anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata tributaria iscritta a ruolo - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché limitazione del diritto di difesa - Ritenuta introduzione di una forma espropriativa senza indennizzo - Questioni ipotetiche o comunque premature - Conseguente difetto di rilevanza delle stesse - Manifesta inammissibilità.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui stabilisce che, nel caso di opposizione di terzo proposta avverso l'esecuzione esattoriale da soggetti diversi da quelli indicati dal comma 3 dell'art. 58 dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973 (cioè diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il terzo grado del debitore), l'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento solo quando gli opponenti dimostrino di essere proprietari dei beni in forza di atto pubblico o di scrittura privata autenticata anteriori all'anno cui si riferisce l'entrata tributaria iscritta a ruolo o di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno. Nella specie, il rimettente, pur censurando i limiti che la disposizione denunciata pone ai terzi opponenti in ordine alla prova della loro proprietà dei beni oggetto di esecuzione esattoriale, non solo non precisa che tale prova, ove non operassero quei limiti, sarebbe stata già raggiunta nel giudizio a quo, ma addirittura espressamente esclude che i terzi, allo stato degli atti processuali, abbiano comunque dimostrato, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata od atti equipollenti di data certa, di essere proprietari dei beni e si limita a prospettare la mera eventualità che tale dimostrazione possa essere fornita dagli opponenti nel prosieguo del giudizio principale; le questioni, in quanto sollevate in relazione alla suddetta eventualità, sono ipotetiche o comunque premature, con conseguente difetto di rilevanza attuale delle stesse.
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui stabilisce che, nel caso di opposizione di terzo proposta avverso l'esecuzione esattoriale da soggetti diversi da quelli indicati dal comma 3 dell'art. 58 dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973 (cioè diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il terzo grado del debitore), l'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento solo quando gli opponenti dimostrino di essere proprietari dei beni in forza di atto pubblico o di scrittura privata autenticata anteriori all'anno cui si riferisce l'entrata tributaria iscritta a ruolo o di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno. Nella specie, il rimettente, pur censurando i limiti che la disposizione denunciata pone ai terzi opponenti in ordine alla prova della loro proprietà dei beni oggetto di esecuzione esattoriale, non solo non precisa che tale prova, ove non operassero quei limiti, sarebbe stata già raggiunta nel giudizio a quo, ma addirittura espressamente esclude che i terzi, allo stato degli atti processuali, abbiano comunque dimostrato, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata od atti equipollenti di data certa, di essere proprietari dei beni e si limita a prospettare la mera eventualità che tale dimostrazione possa essere fornita dagli opponenti nel prosieguo del giudizio principale; le questioni, in quanto sollevate in relazione alla suddetta eventualità, sono ipotetiche o comunque premature, con conseguente difetto di rilevanza attuale delle stesse.
In senso analogo, v. le citate sentenza n. 272/2008 e ordinanze n. 398 e n. 12/2008; n. 293/2007; n. 209/2006.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 63
co.
decreto legislativo
26/02/1999
n. 46
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte