Ordinanza 78/2009 (ECLI:IT:COST:2009:78)
Massima numero 33248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  11/03/2009;  Decisione del  11/03/2009
Deposito del 20/03/2009; Pubblicazione in G. U. 25/03/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Obbligo di motivazione del punteggio numerico attribuito agli elaborati scritti - Esclusione in base al diritto vivente - Lamentata lesione del diritto di difesa, dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1934, n. 36, sostituito dall'art. 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, e degli artt. 17-bis, 22, 23 e 24, primo comma, del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37, censurati, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, e 113, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono l'obbligo di giustificare e/o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di voto stesso relative alle prove scritte d'esame per l'abilitazione alla professione forense. Invero, la disciplina in questione - che, in base al diritto vivente, non impone alla commissione una specifica modalità di motivazione delle determinazioni da essa assunte in merito alle prove scritte ed orali - non può considerarsi idonea a interferire né con il diritto di difesa né con il principio del contraddittorio e si sottrae all'ambito di applicazione dei parametri invocati dal rimettente, i quali hanno tutti valenza in campo processuale. Essa, infatti, concernendo un'articolazione del procedimento amministrativo che regola gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, incide esclusivamente sul profilo sostanziale dei requisiti di validità del provvedimento di esclusione del candidato e non chiama in gioco l'aspetto processuale degli strumenti predisposti dall'ordinamento per l'attuazione in giudizio dei diritti, non precludendo affatto il ricorso al giudice amministrativo.

Negli stessi termini v., citata, sentenza n. 20/2009.



Atti oggetto del giudizio

regio decreto legge  27/11/1933  n. 1578  art. 22  co. 9

legge  22/01/1934  n. 36  art.   co. 

 21/05/2003  n. 112  art. 1  co. 

legge  18/07/2003  n. 180  art.   co. 

regio decreto  23/01/1934  n. 37  art. 17  co. 

regio decreto  23/01/1934  n. 37  art. 22  co. 

regio decreto  23/01/1934  n. 37  art. 23  co. 

regio decreto  23/01/1934  n. 37  art. 24  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 113  co. 1

Altri parametri e norme interposte