Ordinanza 79/2009 (ECLI:IT:COST:2009:79)
Massima numero 33249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  11/03/2009;  Decisione del  11/03/2009
Deposito del 20/03/2009; Pubblicazione in G. U. 25/03/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - Norme della Regione Veneto - Prevista esclusione dalla riduzione del predetto tributo dei conferimenti di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale - Lamentata violazione del principio della libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 6, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, censurato, in riferimento all'art. 120, primo comma, Cost., nella parte in cui esclude dalla riduzione del tributo prevista dal comma 3 dello stesso articolo, i conferimenti di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale. Infatti il giudice rimettente omette di chiarire: perché la riduzione prevista per i fanghi palpabili sarebbe applicabile alla diversa categoria delle "terre e rocce" non contenenti sostanze pericolose; se detti rifiuti siano in concreto urbani o speciali; se l'attività di conferimento di rifiuti svolta dalla contribuente sia da qualificare, nella specie, come bonifica o come discarica. Tale lacune non consentono alla Corte di verificare se nella fattispecie oggetto del giudizio principale possa trovare applicazione la misura ridotta del tributo prevista dal comma 3 dell'art. 39 cit., nonché di valutare se e in che misura possa trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di libera circolazione di cui all'art. 120, primo comma, Cost. - valevole solo per i rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi e non per i rifiuti urbani - e, infine, di esaminare il fondamento della pretesa della contribuente di essere esclusa dall'obbligo di corrispondere il tributo.

- Sulla circostanza che l'art. 120 Cost. trova applicazione solo per i rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi e non per i rifiuti urbani, v., citate, sentenze n. 10/2009, n. 12/2007, n. 62/2005, n. 505/2002, n. 335/2001, n. 281/2000.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  21/01/2000  n. 3  art. 39  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120  co. 1

Altri parametri e norme interposte