Ordinanza 80/2009 (ECLI:IT:COST:2009:80)
Massima numero 33250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
11/03/2009; Decisione del
11/03/2009
Deposito del 20/03/2009; Pubblicazione in G. U. 25/03/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Procedimento in caso di premorienza sia del presunto genitore sia dei suoi eredi - Possibilità di agire nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure degli eredi degli eredi del presunto genitore - Mancata previsione - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela dei figli nonché del diritto di azione - Questione formulata in forma ancipite e richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, rientrante nella discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.
Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Procedimento in caso di premorienza sia del presunto genitore sia dei suoi eredi - Possibilità di agire nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure degli eredi degli eredi del presunto genitore - Mancata previsione - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela dei figli nonché del diritto di azione - Questione formulata in forma ancipite e richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, rientrante nella discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi di questo, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore. Invero, da un lato, la pronuncia richiesta non è costituzionalmente obbligata, ma rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario, dall'altro, la questione è formulata in forma ancipite.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi di questo, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore. Invero, da un lato, la pronuncia richiesta non è costituzionalmente obbligata, ma rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario, dall'altro, la questione è formulata in forma ancipite.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v. citata, ordinanza n. 379/2008.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 276
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte