Ordinanza 81/2009 (ECLI:IT:COST:2009:81)
Massima numero 33251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
11/03/2009; Decisione del
11/03/2009
Deposito del 20/03/2009; Pubblicazione in G. U. 25/03/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Commissione di gara - Incompatibilità all'assunzione o al mantenimento dell'incarico per i commissari diversi dal presidente che abbiano svolto o svolgano altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta - Dedotta violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Denunciato eccesso di delega - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Commissione di gara - Incompatibilità all'assunzione o al mantenimento dell'incarico per i commissari diversi dal presidente che abbiano svolto o svolgano altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta - Dedotta violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Denunciato eccesso di delega - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 97 della Costituzione, per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione, non avendo il rimettente motivato sulla tempestività della proposizione dei motivi aggiunti con i quali si deduce, tra l'altro, l'illegittimità della composizione della commissione di gara in base a quanto disposto dalla norma censurata, nonché in relazione agli effetti che l'eventuale accoglimento della questione potrebbe, in ipotesi, determinare sulla prosecuzione del giudizio.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 97 della Costituzione, per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione, non avendo il rimettente motivato sulla tempestività della proposizione dei motivi aggiunti con i quali si deduce, tra l'altro, l'illegittimità della composizione della commissione di gara in base a quanto disposto dalla norma censurata, nonché in relazione agli effetti che l'eventuale accoglimento della questione potrebbe, in ipotesi, determinare sulla prosecuzione del giudizio.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
12/04/2006
n. 163
art. 84
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte