Edilizia ed urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Interventi per l'edilizia sovvenzionata e la graduazione degli sfratti - Istituzione di apposite commissioni per la graduazione delle azioni di rilascio, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria - Denunciata violazione del diritto di agire in giudizio e dei principi del giusto processo - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui istituisce apposite commissioni per la graduazione degli sfratti, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria: infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 16/2008, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto.
-Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 9/2007 v., citata, sentenza n. 16/2008.
-Sulla manifesta inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 45, 22, 17 e 11/2009.