Ordinanza 82/2009 (ECLI:IT:COST:2009:82)
Massima numero 33252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  11/03/2009;  Decisione del  11/03/2009
Deposito del 20/03/2009; Pubblicazione in G. U. 25/03/2009
Massime associate alla pronuncia:  33253


Titolo
Edilizia ed urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Interventi per l'edilizia sovvenzionata e la graduazione degli sfratti - Istituzione di apposite commissioni per la graduazione delle azioni di rilascio, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria - Denunciata violazione del diritto di agire in giudizio e dei principi del giusto processo - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui istituisce apposite commissioni per la graduazione degli sfratti, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria: infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 16/2008, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto.

-Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 9/2007 v., citata, sentenza n. 16/2008.

-Sulla manifesta inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 45, 22, 17 e 11/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge  08/02/2007  n. 9  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte