Ordinanza 82/2009 (ECLI:IT:COST:2009:82)
Massima numero 33253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  11/03/2009;  Decisione del  11/03/2009
Deposito del 20/03/2009; Pubblicazione in G. U. 25/03/2009
Massime associate alla pronuncia:  33252


Titolo
Edilizia ed urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Interventi per l'edilizia sovvenzionata e la graduazione degli sfratti - Istituzione, organizzazione e funzionamento della commissione per la graduazione degli sfratti - Denunciata violazione del diritto di agire in giudizio e dei principi del giusto processo - Inapplicabilità nel processo a quo della norma impugnata, con conseguente difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce alle prefetture il compito di convocare e definire il funzionamento delle commissioni per la graduazione degli sfratti: infatti, detta norma è divenuta inapplicabile a seguito della declaratoria di incostituzionalità del precedente comma 2, con la conseguenza che difetta il requisito della rilevanza della questione.



Atti oggetto del giudizio

legge  08/02/2007  n. 9  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte