Ordinanza 83/2009 (ECLI:IT:COST:2009:83)
Massima numero 33254
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  11/03/2009;  Decisione del  11/03/2009
Deposito del 20/03/2009; Pubblicazione in G. U. 25/03/2009
Massime associate alla pronuncia:  33255  33256


Titolo
Previdenza e assistenza - Pensioni - Vice brigadiere della Guardia di Finanza - Emolumento pensionabile ex lege - Riassorbimento con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo - Ritenuta violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità amministrativa - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione riguardo alla perdurante applicabilità di una disposizione di legge ormai abrogata - Motivazione sintetica ma non implausibile - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione riguardo alla perdurante applicabilità di una disposizione di legge ormai abrogata (quale la norma nella specie censurata), poiché il rimettente ha fornito, anche se in modo sintetico, una non implausibile motivazione in ordine ai motivi che lo inducono, ratione temporis, ad applicare la censurata disposizione per decidere la controversia.

In senso analogo, v. la citata sentenza n. 200/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/05/1995  n. 199  art. 73  co. 

decreto legislativo  28/02/2001  n. 67  art. 9  co. 1

decreto legislativo  30/05/2003  n. 193  art. 15  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte