Previdenza e assistenza - Pensioni - Vice brigadiere della Guardia di Finanza - Emolumento pensionabile ex lege - Riassorbimento con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento, quanto all'erogazione dell'emolumento pensionabile, rispetto al personale di pari grado dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze armate - Non omogeneità delle posizioni poste in comparazione - Scelta non arbitraria del legislatore - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, limitatamente all'inciso «con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero», la cui previsione, secondo il rimettente, determinerebbe una disparità di trattamento - quanto all'erogazione dell'emolumento pensionabile - tra i vice brigadieri della Guardia di finanza ed il personale di pari grado delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri. Non è infatti configurabile alcuna violazione del principio di uguaglianza, in ragione della specialità degli ordinamenti posti a confronto in relazione alle funzioni assolte dalle singole Armi, in quanto le posizioni poste in comparazione non sono tra loro omogenee, così che la scelta compiuta dal legislatore con la norma censurata non può considerarsi arbitraria.
In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 91/1993.