Sentenza 91/2023 (ECLI:IT:COST:2023:91)
Massima numero 45600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  06/04/2023;  Decisione del  06/04/2023
Deposito del 09/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che ha concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di riesame di misura cautelare reale - Incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, nonché di terzietà e imparzialità del giudice - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199028).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del riesame, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. - degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice, il quale abbia concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., annullata dalla Corte di cassazione. La mancata previsione della incompatibilità del giudice del rinvio nella fattispecie in esame, diversamente da quelle esaminate nelle sentenze n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022, non viola il principio di terzietà e imparzialità del giudice, in quanto la valutazione che il tribunale del riesame deve effettuare in relazione ai presupposti applicativi delle misure cautelari reali (fumus criminis e periculum in mora) non riveste le caratteristiche del "giudizio" contenutisticamente inteso, ossia di un giudizio sul merito dell'accusa, e non ha pertanto capacità pregiudicante della successiva decisione cautelare in sede di rinvio. Per le stesse ragioni, non sussiste la denunciata disparità di trattamento fra la fase di cognizione e quella cautelare, poiché la regola declinata dall'art. 623 cod. proc. pen. che - secondo una logica comune anche all'art. 34, comma 1, cod. proc. pen. - distingue fra il giudizio di cognizione definito con «sentenza» e giudizio cautelare reale definito con «ordinanza», prevedendo solo rispetto al primo che il giudice del rinvio sia diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato, è coerente con la diversità delle valutazioni decisorie che vengono in rilievo nell'uno e nell'altro caso. (Precedenti: S. 45/2023 - mass. 45424; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42112, mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/2013 - mass. 37211, mass. 37212; S. 153/2012 - mass. 36413; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; S. 134/2002; S. 224/2001 - mass. 26389; O. 370/2000 - mass. 25638; S. 283/2000 - mass. 25513; S. 113/2000 - mass. 25223; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 326/1997 - mass. 23531; S. 308/1997 - mass. 23491; S. 307/1997 - mass. 23492; S. 306/1997 - mass. 23493; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334; S. 48/1994 - mass. 20442; S. 124/1992 - mass. 18170, mass. 18172, mass. 18173; S. 496/1990 - mass. 16532, mass. 16533).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 623  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte