Previdenza e assistenza - Pensioni - Vice brigadiere della Guardia di Finanza - Emolumento pensionabile ex lege - Riassorbimento con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo - Ritenuta violazione del principio di imparzialità amministrativa - Inconferenza del parametro evocato per giustificare la pretesa al conseguimento di benefici economici di categoria - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come introdotto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione, limitatamente all'inciso «con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero», la cui previsione, secondo il rimettente, determinerebbe una disparità di trattamento - quanto all'erogazione dell'emolumento pensionabile - tra i vice brigadieri della Guardia di finanza ed il personale di pari grado delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri, in quanto l'evocato precetto costituzionale non può essere invocato allo scopo di giustificare la pretesa al conseguimento di benefici economici di categoria.
In senso analogo, v. le citate sentenze n. 290/2006, n. 216/2005, n. 480/2002 e n. 273/1997.