Ambiente (tutela dell') - Rifiuti - Stoccaggio e trattamento nel Comune di Pastorano da parte della Esogest ambiente s.r.l. - Autorizzazione dell'attività e fissazione del limite di smaltimento giornaliero, disposte dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con ordinanza cautelare di revocazione - Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Pastorano, in persona del Sindaco - Denunciata violazione dei limiti costituzionali della giurisdizione amministrativa ed invasione delle attribuzioni amministrative del Comune e della Regione Campania - Delibazione, senza contraddittorio, dell'ammissibilità del ricorso - Mancanza dei requisiti soggettivo e oggettivo necessari per l'instaurazione di un conflitto - Inammissibilità del ricorso.
È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Pastorano nei confronti del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in relazione alla ordinanza cautelare di revocazione 21 ottobre 2008, n. 5610/2008, con la quale, in attesa del giudizio di merito, viene consentita l'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel suddetto Comune da parte della Esogest ambiente s.r.l., nel limite di cento tonnellate giornaliere. Infatti, sotto il profilo soggettivo, un ente locale non può essere riconosciuto quale "potere dello Stato", né il Sindaco - in veste di "ufficiale di Governo" - è abilitato a manifestare in maniera definitiva la volontà del potere cui appartiene. Del pari carente è il requisito oggettivo, in quanto, sussistendo gli ordinari rimedi giurisdizionali attivabili nei confronti del provvedimento impugnato, il conflitto di attribuzione non può essere trasformato in atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici.
- Nel senso che la Provincia non può essere riconosciuta "potere dello Stato", v., citate, ordinanze n. 101 del 1970 e n. 380 del 1993.
- Nel senso che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, non è abilitato a manifestare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, v., citate, sentenze n. 730 del 1988, n. 77 del 1987, n. 307 del 1983 e n. 36 del 1960.
- Per affermazione che il conflitto di attribuzione "non può essere trasformato in atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici", v., citate, ordinanza n. 339 del 2008, cui adde sentenza n. 290 del 2007, ordinanza n. 359 del 1999.