Petizioni alle Camere - Petizione per il distacco e l'aggregazione di Comuni da una Regione ad altra - Mancato esame da parte della I Commissione permanente Affari costituzionali della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un cittadino, in qualità di firmatario e presentatore della petizione e di elettore del Comune di Chiavari - Denunciata violazione del diritto di petizione e del diritto di autodeterminazione delle comunità locali - Delibazione, senza contraddittorio, dell'ammissibilità del ricorso - Mancanza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto tra poteri - Ricorso rivolto ad ottenere una sorta di accesso diretto alla Corte per la tutela di diritti soggettivi - Inammissibilità.
È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un cittadino, in qualità di firmatario e presentatore alla Camera dei deputati della petizione popolare n. 12 del 28 aprile 2008, avente ad oggetto "Aggregazione ad altre regioni dei comuni che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione", nonché in qualità di elettore del Comune di Chiavari. Non sussiste, infatti, il requisito soggettivo del conflitto, in quanto, secondo il consolidato indirizzo della Corte, in nessun caso il singolo cittadino può ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 della legge n. 87 del 1953; e neppure sussiste l'elemento oggettivo, dal momento che il ricorrente lamenta esclusivamente l'eventuale lesione di competenze proprie ed altrui, mirando sostanzialmente ad ottenere una sorta di accesso diretto alla Corte costituzionale per la tutela di diritti soggettivi.
- Per l'inammissibilità di ricorsi alla Corte costituzionale proposti da singoli cittadini, v., citate, ordinanza s.n. del 27 luglio 1988, ordinanze nn. 189, 284 e 434 del 2008, n. 296 del 2006, n. 57 del 1971. In riferimento a tali pronunce - e alle "altre eventualmente costituenti giurisprudenza applicabile" per la decisione del ricorso - l'odierno ricorrente lamentava, altresì, la violazione del "diritto costituzionale alla conoscibilità ... delle opinioni dissenzienti e concorrenti, eventualmente manifestate dai componenti del collegio della Corte costituzionale giudicante".