Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Decesso del lavoratore - Rendita ai superstiti - Spettanza al coniuge del lavoratore deceduto - Estensione al convivente more uxorio - Mancata previsione - Ritenuta lesione del diritto fondamentale della persona, nonché dei principi di uguaglianza e di tutela del lavoratore e della famiglia - Asserita violazione dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria e internazionale - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, numero 1, del citato d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Costituzione e degli artt. 12 e 13 del Trattato CE, che si incentra sulla mancata equiparazione del convivente al coniuge del lavoratore agli effetti della corresponsione della rendita Inail in caso di infortunio sul lavoro che abbia avuto per conseguenza il decesso dello stesso lavoratore. In proposito, oltre a ribadire la diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, deve essere riconfermato il principio secondo cui la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca. Né si può prendere in considerazione la censura relativa ad un presunto vulnus degli artt. 11 e 117 Cost. sotto il profilo del contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato C.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti dell'Infanzia), dato che detti vincoli ed obblighi non sono individuati in modo preciso.
Sulla diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, v. citata ordinanza n. 121/2004.
Sulla mancata inclusione del convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, v. citata sentenza n. 461/2000.In senso analogo, v. citata ordinanza n. 444/2006.