Sentenza 86/2009 (ECLI:IT:COST:2009:86)
Massima numero 33261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
11/03/2009; Decisione del
11/03/2009
Deposito del 27/03/2009; Pubblicazione in G. U. 01/04/2009
Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Decesso del lavoratore - Rendita ai superstiti - Spettanza nella misura del 40% della retribuzione del lavoratore deceduto agli orfani di entrambi i genitori e non anche, nella stessa misura, all'orfano di un solo genitore naturale - Disparità di trattamento tra figli legittimi e quelli naturali nati fuori dal matrimonio - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Decesso del lavoratore - Rendita ai superstiti - Spettanza nella misura del 40% della retribuzione del lavoratore deceduto agli orfani di entrambi i genitori e non anche, nella stessa misura, all'orfano di un solo genitore naturale - Disparità di trattamento tra figli legittimi e quelli naturali nati fuori dal matrimonio - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura
Testo
È costituzionalmente illegittimo - in relazione agli artt. 3 e 30 Cost., con assorbimento degli ulteriori motivi di censura - l'art. 85, primo comma, numero 2, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale. E' bensì vero che i figli, legittimi o naturali riconosciuti, godono - in caso di infortunio mortale del loro genitore - della rendita infortunistica nella stessa misura, ma la discriminazione deriva dal fatto che solo i figli legittimi, e non anche quelli naturali, possono godere di quel plus di assistenza che deriva dall'attribuzione al genitore superstite del cinquanta per cento della rendita. Infatti il minore, pur trovandosi, ai fini della determinazione della misura della rendita infortunistica, in una condizione analoga a quella di chi ha perso entrambi i genitori - non essendo destinatario di alcun beneficio economico, neppure indiretto, a tali fini, per la sopravvivenza dell'altro genitore, cui non spetta, in quanto non coniugato, alcuna rendita - ha diritto solo al venti per cento di essa, e non anche al quaranta per cento spettante agli orfani di entrambi i genitori.
È costituzionalmente illegittimo - in relazione agli artt. 3 e 30 Cost., con assorbimento degli ulteriori motivi di censura - l'art. 85, primo comma, numero 2, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale. E' bensì vero che i figli, legittimi o naturali riconosciuti, godono - in caso di infortunio mortale del loro genitore - della rendita infortunistica nella stessa misura, ma la discriminazione deriva dal fatto che solo i figli legittimi, e non anche quelli naturali, possono godere di quel plus di assistenza che deriva dall'attribuzione al genitore superstite del cinquanta per cento della rendita. Infatti il minore, pur trovandosi, ai fini della determinazione della misura della rendita infortunistica, in una condizione analoga a quella di chi ha perso entrambi i genitori - non essendo destinatario di alcun beneficio economico, neppure indiretto, a tali fini, per la sopravvivenza dell'altro genitore, cui non spetta, in quanto non coniugato, alcuna rendita - ha diritto solo al venti per cento di essa, e non anche al quaranta per cento spettante agli orfani di entrambi i genitori.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/06/1965
n. 1124
art. 85
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
Trattato CE
n.
art. 12
Trattato CE
n.
art. 13