Sentenza 87/2009 (ECLI:IT:COST:2009:87)
Massima numero 33262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
11/03/2009; Decisione del
11/03/2009
Deposito del 27/03/2009; Pubblicazione in G. U. 01/04/2009
Massime associate alla pronuncia:
33263
Titolo
Corte dei Conti - Procedimento disciplinare a carico di magistrato contabile - Esclusione della facoltà del magistrato incolpato di farsi assistere da un avvocato del libero foro - Eccezione di inammissibilità per formulazione generica ed ipotetica della questione - Reiezione
Corte dei Conti - Procedimento disciplinare a carico di magistrato contabile - Esclusione della facoltà del magistrato incolpato di farsi assistere da un avvocato del libero foro - Eccezione di inammissibilità per formulazione generica ed ipotetica della questione - Reiezione
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, l. 27 aprile 1982, n. 186 e 10, comma 9, l. 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui vietano a un magistrato contabile o amministrativo sottoposto a procedimento disciplinare di nominare, quale difensore di fiducia, un avvocato del libero foro, va disattesa l'eccezione di inammissibilità basata sulla genericità della censura e sulla sua natura ipotetica, poiché l'ordinanza di rimessione individua correttamente i parametri costituzionali e argomenta adeguatamente le censure. Né la questione è formulata in termini ipotetici, poiché il giudice rimettente da atto che le disposizioni impugnate sono applicabili al giudizio principale e rilevanti per la sua decisione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, l. 27 aprile 1982, n. 186 e 10, comma 9, l. 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui vietano a un magistrato contabile o amministrativo sottoposto a procedimento disciplinare di nominare, quale difensore di fiducia, un avvocato del libero foro, va disattesa l'eccezione di inammissibilità basata sulla genericità della censura e sulla sua natura ipotetica, poiché l'ordinanza di rimessione individua correttamente i parametri costituzionali e argomenta adeguatamente le censure. Né la questione è formulata in termini ipotetici, poiché il giudice rimettente da atto che le disposizioni impugnate sono applicabili al giudizio principale e rilevanti per la sua decisione.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/04/1982
n. 186
art. 34
co. 2
legge
13/04/1988
n. 117
art. 10
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte