Corte dei Conti - Procedimento disciplinare a carico di magistrato contabile - Esclusione della facoltà del magistrato incolpato di farsi assistere da un avvocato del libero foro - Violazione del principio di indipendenza dei giudici speciali - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, della l. 27 aprile 1982, n. 186 e 10, comma 9, della l. 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui escludono che il magistrato amministrativo o contabile sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato. Invero, se la regola contenuta nelle citate leggi che limita ai soli magistrati la sfera dei soggetti legittimati a svolgere l'ufficio difensivo può permanere ove se ne riconosca una 'ratio' diversa, che prescinda dalla sua originaria caratterizzazione corporativa, ovvero in ragione dell'idoneità tecnica del magistrato che assume la difesa del collega, è priva, tuttavia, di qualunque fondamento giustificativo la conseguente esclusione degli avvocati del libero Foro, ai quali, a causa del loro specifico statuto professionale, l'attitudine a difendere non può essere disconosciuta. Sussiste, infatti, una stretta correlazione tra l'indipendenza del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare e la facoltà di scelta del difensore da lui ritenuto più adatto, sicché limitare quest'ultima facoltà significa in definitiva menomare in parte anche il valore dell'indipendenza.
- Questione analoga a quella oggetto della sentenza n. 497/2000, relativa ai procedimenti disciplinari a carico dei magistrati ordinari, citata dalla Corte.
- Sulla specificità del procedimento disciplinare per i magistrati e sulle differenze con altri procedimenti a carico di personale pubblico, v. citata sentenza n. 182/2008.