Sentenza 88/2009 (ECLI:IT:COST:2009:88)
Massima numero 33265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/03/2009;  Decisione del  11/03/2009
Deposito del 27/03/2009; Pubblicazione in G. U. 01/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33264  33266  33267


Titolo
Energia - Norme della legge finanziaria 2008 - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Competenza delle Province al rilascio dell'autorizzazione solo previa delega regionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta spettanza alla Provincia, e non più alla Regione, della legittimazione a rilasciare l'autorizzazione - Conseguente asserita interferenza, con norma di dettaglio, nelle competenze legislative amministrative regionali nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia" - Erroneo presupposto interpretativo - Persistenza della titolarità del potere autorizzatorio in capo alla Regione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 158, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, per ritenuta spettanza alla Provincia, e non più alla Regione, della legittimazione a rilasciare l'autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con conseguente asserita interferenza, con norma di dettaglio, nella competenza legislativa concorrente e amministrativa regionale nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia". La disposizione denunciata modifica l'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità: nel testo originario tale art. 12 stabiliva che l'autorizzazione unica ivi prevista in relazione agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili fosse rilasciata, oltre che dalla Regione, da "altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione". A seguito dell'impugnata modifica normativa, l'autorizzazione viene ora rilasciata "dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione"; in altri termini, la disposizione oggetto di censura restringe alla sola Provincia competente il novero degli enti che la Regione, titolare della competenza autorizzatoria, può delegare all'esercizio della stessa. Erroneo è dunque il presupposto interpretativo da cui muove la Regione ricorrente, posto che il tenore letterale della disposizione censurata non lascia dubbio circa la persistenza della titolarità della competenza amministrativa in questione in capo alla Regione, la quale dispone della mera facoltà, e non certo dell'obbligo, di delegarne l'esercizio alle Province.

In senso analogo, v. le citate sentenze n. 202/2007 e n. 184/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 158

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 120

legge costituzionale  art. 11

Altri parametri e norme interposte