Energia - Norme della legge finanziaria 2008 - Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Attribuzione di nuove competenze all'Autorità per l'energia elettrica e il gas - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia", e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 165, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni per ritenuta interferenza nella competenza legislativa concorrente e amministrativa regionale nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia", con violazione del principio di leale collaborazione. La disposizione denunciata integra l'art. 14, comma 2, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, concernente il contenuto delle direttive che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche: in particolare, la norma viene arricchita con sei ulteriori previsioni (lettere da f-bis a f-septies), concernente ciascuna una nuova competenza affidata all'Autorità. Le molteplici previsioni di cui si compone la norma impugnata, in ragione delle finalità cui appaiono ispirate e dell'obiettivo fascio di interessi che ne vengono incisi, sono riconducibili, con un giudizio di prevalenza rispetto alla materia dell'energia, alle materie di competenza esclusiva dello Stato "tutela della concorrenza" (art. 117, secondo comma, lettera e della Costituzione) e di "tutela dell'ambiente" (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione).
In tema di riordino del settore energetico, v. citate sentenze n. 383/2005, n. 6/2004.
Sulla posizione di indipendenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, v. citata sentenza n. 32 del 1991.
Sulle funzioni amministrative che la legge statale può assegnare all'Autorità, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione, v. citata sentenza n. 303/2003, ovvero in quanto, in casi eccezionali, sia il diritto comunitario ad imporre "normative statali derogatrici del quadro della normale distribuzione costituzionale delle competenze interne", v. citata sentenza n. 126/1996.
Sui compiti affidati alle Autorità indipendenti, v. citate sentenze n. 482/1995; n. 256/2007.
In tema di allocazione della funzione amministrativa che abbia per oggetto materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, v. citate sentenze n. 69/2004 e n. 43/2004 e sull'adozione, in tali casi, di meccanismi di leale collaborazione, v. citate sentenze n. 219/2005.
Sulla non evocabilità delle procedure di leale collaborazione in sede di esercizio dell'attività legislativa, v. citate sentenze n. 371 e n. 159/2008.