Energia - Norme della legge finanziaria 2008 - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione per gli impianti offshore - Competenza attribuita al Ministero dei trasporti, con partecipazione anche delle Regioni ai sensi della legge n. 241 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia", del principio di leale collaborazione - Partecipazione, ex lege n. 241 del 1990, anche delle Regioni al procedimento autorizzatorio, a salvaguardia dell'esercizio delle competenze ad esse spettanti in materia - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 158, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 del 2007 - il quale stabilisce che l'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per gli impianti offshore è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima" -, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione per ritenuta interferenza nella competenza legislativa concorrente e amministrativa regionale nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia", con violazione del principio di leale collaborazione. L'attuale assetto normativo garantisce l'esercizio delle competenze regionali in materia, giacché, per un verso, spetta alla Giunta regionale pronunciarsi all'esito del procedimento unico, e, per altro verso, il dissenso "qualificato" espresso da un'amministrazione statale attiva, ai sensi dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza Stato-Regioni, ove è altresì assicurata la sfera di azione regionale.