Ordinanza 89/2009 (ECLI:IT:COST:2009:89)
Massima numero 33268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  11/03/2009;  Decisione del  11/03/2009
Deposito del 27/03/2009; Pubblicazione in G. U. 01/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33269  33270


Titolo
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - Emanazione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento - Attribuzione della relativa competenza al prefetto anziché al presidente della giunta regionale - Eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui attribuisce al Prefetto, anziché Presidente della giunta regionale, il potere di emanare ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie, posto che il rimettente, sia pur sinteticamente, la ricostruisce.



Atti oggetto del giudizio

legge  01/08/2003  n. 214  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  22/03/2001  n. 85  art.