Ordinanza 89/2009 (ECLI:IT:COST:2009:89)
Massima numero 33268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
11/03/2009; Decisione del
11/03/2009
Deposito del 27/03/2009; Pubblicazione in G. U. 01/04/2009
Titolo
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - Emanazione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento - Attribuzione della relativa competenza al prefetto anziché al presidente della giunta regionale - Eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie - Reiezione.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - Emanazione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento - Attribuzione della relativa competenza al prefetto anziché al presidente della giunta regionale - Eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui attribuisce al Prefetto, anziché Presidente della giunta regionale, il potere di emanare ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie, posto che il rimettente, sia pur sinteticamente, la ricostruisce.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/08/2003
n. 214
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 22/03/2001
n. 85
art.