Ordinanza 89/2009 (ECLI:IT:COST:2009:89)
Massima numero 33270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
11/03/2009; Decisione del
11/03/2009
Deposito del 27/03/2009; Pubblicazione in G. U. 01/04/2009
Titolo
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - Emanazione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento - Attribuzione della relativa competenza al prefetto anziché al presidente della giunta regionale - Denunciato eccesso di delega - Evocazione di parametro non conferente - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - Emanazione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento - Attribuzione della relativa competenza al prefetto anziché al presidente della giunta regionale - Denunciato eccesso di delega - Evocazione di parametro non conferente - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui attribuisce al Prefetto, anziché Presidente della giunta regionale, il potere di emanare ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada: il rimettente, infatti, ha invocato quale parametro l'art. 76 Cost., che ha riguardo esclusivamente ai rapporti tra legge delegante e legge delegata, mentre nella specie è censurata una norma contenuta nella legge di conversione di un decreto-legge.
- Sul rapporto tra legge delegante e legge delegata v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 253/2005, n. 294 e n. 159/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/08/2003
n. 214
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 22/03/2001
n. 85
art.