Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni a tempo parziale ridotto - Divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati stabilito con la legge n. 339 del 2003 - Applicabilità anche ai dipendenti già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della predetta legge - Lamentata violazione del diritto al lavoro, dei principi di ragionevolezza, di tutela del lavoro e della libertà di iniziativa economica privata - Riproposizione nel medesimo giudizio e da parte del medesimo rimettente della stessa questione già dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, censurati, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che il divieto di esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto (non superiore al 50 per cento del tempo pieno) si applichi anche ai dipendenti già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003 e che è possibile esercitare l'opzione imposta fra pubblico impiego ed esercizio della professione solo entro un breve periodo di tempo. Invero il medesimo rimettente ripropone nello stesso grado di giudizio, la stessa questione già dichiarata, con la sentenza n. 390 del 2006, inammissibile per difetto di rilevanza e ciò non è consentito poiché si concreterebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione.
- Sulla riproposizione della medesima questione da parte del medesimo giudice, v., citate, ordinanze nn. 417 e 333 del 2008; n. 63 del 2003, n. 87 del 2000.