Ordinanza 92/2009 (ECLI:IT:COST:2009:92)
Massima numero 33273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
11/03/2009; Decisione del
11/03/2009
Deposito del 27/03/2009; Pubblicazione in G. U. 01/04/2009
Massime associate alla pronuncia:
33274
Titolo
Previdenza e assistenza - Dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico dello Stato - Prevista possibilità per il lavoratore di chiedere, nella gestione previdenziale in cui è iscritto, la ricongiunzione delle posizioni assicurative maturate presso le forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti - Modalità di ricongiunzione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici - Sottoposizione a scrutinio di costituzionalità di norma inconferente rispetto all'oggetto delle censure - Manifesta inammissibilità della questione.
Previdenza e assistenza - Dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico dello Stato - Prevista possibilità per il lavoratore di chiedere, nella gestione previdenziale in cui è iscritto, la ricongiunzione delle posizioni assicurative maturate presso le forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti - Modalità di ricongiunzione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici - Sottoposizione a scrutinio di costituzionalità di norma inconferente rispetto all'oggetto delle censure - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che ai dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico dello Stato che chiedano la ricongiunzione dei periodi di contribuzione maturati presso le forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il d.m. 27 gennaio 1964. Invero, nella norma censurata non è rinvenibile alcuna disposizione concernente i criteri da applicare per il calcolo della riserva matematica e dunque, con tale questione, il giudice a quo sottopone a scrutinio una norma inconferente rispetto all'oggetto delle proprie censure.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che ai dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico dello Stato che chiedano la ricongiunzione dei periodi di contribuzione maturati presso le forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il d.m. 27 gennaio 1964. Invero, nella norma censurata non è rinvenibile alcuna disposizione concernente i criteri da applicare per il calcolo della riserva matematica e dunque, con tale questione, il giudice a quo sottopone a scrutinio una norma inconferente rispetto all'oggetto delle proprie censure.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/03/1990
n. 45
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte