Previdenza e assistenza - Dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico dello Stato - Disciplina delle modalità per la ricongiunzione delle posizioni assicurative maturate presso le forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti - Applicazione, per la determinazione della riserva matematica, dei coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 45 del 1990, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che ai dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico dello Stato che chiedano la ricongiunzione dei periodi di contribuzione maturati presso le forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il d.m. 27 gennaio 1964. Invero, l'applicazione di diversi coefficienti di calcolo della riserva matematica a seconda della gestione di provenienza dei contributi oggetto della ricongiunzione non contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto, da un lato, l'estensione ai liberi professionisti della disciplina della ricongiunzione prevista per le altre categorie di lavoratori non è costituzionalmente imposta e, dall'altro, è legittima la previsione di diversi criteri di ripartizione dell'onere economico della ricongiunzione in quanto le differenze tra le discipline delle gestioni previdenziali delle varie categorie di lavoratori rendono eterogenee ed incomparabili le situazioni poste a raffronto.
- Sul fatto che l'estensione ai liberi professionisti della disciplina della ricongiunzione prevista per le altre categorie di lavoratori non è costituzionalmente imposta, v., citata, sentenza n. 61 del 1999.
- Sul fatto che è legittima la previsione di diversi criteri di ripartizione dell'onere economico della ricongiunzione v., citate, sentenze n. 61 del 1999 e n. 184 del 1987.