Ordinanza 93/2009 (ECLI:IT:COST:2009:93)
Massima numero 33275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  11/03/2009;  Decisione del  11/03/2009
Deposito del 27/03/2009; Pubblicazione in G. U. 01/04/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Esclusione della possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa - Insufficiente descrizione della fattispecie con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia di riscossione esattoriale. Invero, il rimettente ha omesso di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo e ciò, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto nel giudizio principale, si risolve in carente motivazione sulla rilevanza della questione sollevata.

- Sulla manifesta inammissibilità per carente descrizione della fattispecie, vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 35/2009, nn. 300/2008 e 266/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 57  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte