Giudizio costituzionale in via principale - Tutela delle autonomie speciali - Impugnazione di disposizioni di legge di un soggetto ad autonomia speciale - Parametri evocati - Riferimenti solo a quelli costituzionali - Sufficienza, ai fini dell'ammissibilità, che dal ricorso emerga l'impossibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale. (Classif. 113006).
Quando viene sottoposta a censura di illegittimità costituzionale una disposizione di un soggetto ad autonomia speciale, ai fini dell'ammissibilità delle questioni [promosse in riferimento ai soli parametri costituzionali], basta che, dal contesto del ricorso, emerga l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale, tramite una pur non diffusamente argomentata evocazione dei limiti di competenza fissati da quest'ultimo; tali elementi vanno valutati anche in considerazione della radicalità della prospettazione operata dal Governo. (Precedenti: S. 248/2022 - mass. 45205; S. 153/2019 - mass. 42414; S. 174/2020 - mass. 43053; S. 130/2020 - mass. 43488: S. 43/2020 - mass. 42976; S. 142/2015 - mass. 38474; S. 288/2013 - mass. 37485).