Sentenza 94/2009 (ECLI:IT:COST:2009:94)
Massima numero 33276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33277  33278  33279  33280  33281  33282  33283  33284  33285  33286  33287  33288  33289  33290  33291


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto estraneo al giudizio a quo - Insussistenza di un interesse qualificato suscettibile di essere direttamente inciso dalla pronuncia della Corte - Inammissibilità.

Testo

Possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) solo le parti del giudizio principale. L'intervento di soggetti estranei al processo principale è ammissibile soltanto qualora l'interveniente sia titolare di un interesse qualificato, suscettibile di essere direttamente inciso dalla pronuncia della Corte, e cioè qualora questa incidenza consegua dall'immediato effetto che la pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. Un tale effetto è insussistente in riferimento ad associazione di categoria che non sia parte del giudizio principale, qual è, nella specie, l'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) ed in relazione alla prospettazione da questa svolta.

Sull'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, v. citate sentenze n. 47/2008 e n. 314/2007, n. 245/2007, ordinanza letta all'udienza del 6 giugno 2006, allegata alla sentenza n. 279/2006, sentenza n. 440/2005, ordinanza n. 250/2007, ordinanza letta all'udienza del 21 giugno 2005, allegata alla sentenza n. 345/2005.

Sull'intervento di associazioni di categoria, v. citata sentenza n. 341/2003.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte