Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto estraneo al giudizio a quo - Insussistenza di un interesse qualificato suscettibile di essere direttamente inciso dalla pronuncia della Corte - Inammissibilità.
Possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) solo le parti del giudizio principale. L'intervento di soggetti estranei al processo principale è ammissibile soltanto qualora l'interveniente sia titolare di un interesse qualificato, suscettibile di essere direttamente inciso dalla pronuncia della Corte, e cioè qualora questa incidenza consegua dall'immediato effetto che la pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. Un tale effetto è insussistente in riferimento ad associazione di categoria che non sia parte del giudizio principale, qual è, nella specie, l'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) ed in relazione alla prospettazione da questa svolta.
Sull'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, v. citate sentenze n. 47/2008 e n. 314/2007, n. 245/2007, ordinanza letta all'udienza del 6 giugno 2006, allegata alla sentenza n. 279/2006, sentenza n. 440/2005, ordinanza n. 250/2007, ordinanza letta all'udienza del 21 giugno 2005, allegata alla sentenza n. 345/2005.
Sull'intervento di associazioni di categoria, v. citata sentenza n. 341/2003.