Sentenza 94/2009 (ECLI:IT:COST:2009:94)
Massima numero 33277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33276  33278  33279  33280  33281  33282  33283  33284  33285  33286  33287  33288  33289  33290  33291


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Notificazione dell'ordinanza di rimessione effettuata secondo la disciplina applicabile nel giudizio principale - Ritualità della notifica - Sussistenza.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale non sono applicabili le norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato; nella specie, tuttavia, la notificazione riguarda l'ordinanza di rimessione, che è atto del giudizio principale ed è pertanto disciplinata dalle norme in questo applicabili. Nella specie, i giudizi introdotti sono stati ritualmente promossi, mediante la notificazione dei provvedimenti di rimessione, a cura dei rimettenti, al Ministero dell'economia e delle finanze, parte contumace nei giudizi a quibus, presso la difesa erariale.

In senso analogo, in riferimento al giudizio in via principale, v. citate sentenza n. 383/2005 e ordinanza n. 42/2004.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte