Sentenza 94/2009 (ECLI:IT:COST:2009:94)
Massima numero 33277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
01/04/2009; Decisione del
01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Notificazione dell'ordinanza di rimessione effettuata secondo la disciplina applicabile nel giudizio principale - Ritualità della notifica - Sussistenza.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Notificazione dell'ordinanza di rimessione effettuata secondo la disciplina applicabile nel giudizio principale - Ritualità della notifica - Sussistenza.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale non sono applicabili le norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato; nella specie, tuttavia, la notificazione riguarda l'ordinanza di rimessione, che è atto del giudizio principale ed è pertanto disciplinata dalle norme in questo applicabili. Nella specie, i giudizi introdotti sono stati ritualmente promossi, mediante la notificazione dei provvedimenti di rimessione, a cura dei rimettenti, al Ministero dell'economia e delle finanze, parte contumace nei giudizi a quibus, presso la difesa erariale.
In senso analogo, in riferimento al giudizio in via principale, v. citate sentenza n. 383/2005 e ordinanza n. 42/2004.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte