Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Instaurazione del giudizio con "sentenza-ordinanza" - Idoneità del provvedimento - Sussistenza.
L'instaurazione del giudizio con «sentenza-ordinanza» non influisce sulla rituale instaurazione del giudizio, qualora, come nella specie, con esso il giudice a quo, indipendentemente dal nomen juris, abbia disposto la sospensione del procedimento e la trasmissione del fascicolo alla Corte. Infatti, l'adozione di due provvedimenti (una sentenza non definitiva ed un'ordinanza di rimessione, in relazione ai motivi di ricorso non decisi) in uno stesso contesto formale (cioè in un unico atto) non incide sulla autonomia di ciascuno e sulla idoneità di quello configurabile come ordinanza ad instaurare il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, purché, come nella specie, risulti osservato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed il giudizio principale non sia stato definito.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 452/1997 e ordinanza n. 153/2002.