Sentenza 94/2009 (ECLI:IT:COST:2009:94)
Massima numero 33278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33276  33277  33279  33280  33281  33282  33283  33284  33285  33286  33287  33288  33289  33290  33291


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Instaurazione del giudizio con "sentenza-ordinanza" - Idoneità del provvedimento - Sussistenza.

Testo

L'instaurazione del giudizio con «sentenza-ordinanza» non influisce sulla rituale instaurazione del giudizio, qualora, come nella specie, con esso il giudice a quo, indipendentemente dal nomen juris, abbia disposto la sospensione del procedimento e la trasmissione del fascicolo alla Corte. Infatti, l'adozione di due provvedimenti (una sentenza non definitiva ed un'ordinanza di rimessione, in relazione ai motivi di ricorso non decisi) in uno stesso contesto formale (cioè in un unico atto) non incide sulla autonomia di ciascuno e sulla idoneità di quello configurabile come ordinanza ad instaurare il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, purché, come nella specie, risulti osservato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed il giudizio principale non sia stato definito.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 452/1997 e ordinanza n. 153/2002.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23