Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Eccezione di inammissibilità per difetto della potestas iudicandi del giudice a quo - Rilevabilità da parte della Corte nel solo caso di difetto manifesto - Motivazione non implausibile del rimettente in ordine alla propria giurisdizione - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per ritenuta violazione degli artt. 32, 41, 97, e 117, comma terzo, in quanto gli atti impugnati sarebbero meramente ricognitivi delle norme censurate quindi inciderebbero su diritti soggettivi, con conseguente carenza della potestas judicandi del giudice amministrativo. L'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale comporta che, in sede di verifica dell'ammissibilità della questione, il difetto di giurisdizione del giudice a quo può essere rilevato dalla Corte soltanto nei casi in cui appaia manifesto, così che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza, dovendo peraltro la relativa indagine arrestarsi, qualora il rimettente, come nella specie, abbia espressamente motivato in maniera non implausibile in ordine alla propria giurisdizione.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 241/2008 e n. 11/2007.