Sentenza 94/2009 (ECLI:IT:COST:2009:94)
Massima numero 33279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33276  33277  33278  33280  33281  33282  33283  33284  33285  33286  33287  33288  33289  33290  33291


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Eccezione di inammissibilità per difetto della potestas iudicandi del giudice a quo - Rilevabilità da parte della Corte nel solo caso di difetto manifesto - Motivazione non implausibile del rimettente in ordine alla propria giurisdizione - Reiezione.

Testo

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per ritenuta violazione degli artt. 32, 41, 97, e 117, comma terzo, in quanto gli atti impugnati sarebbero meramente ricognitivi delle norme censurate quindi inciderebbero su diritti soggettivi, con conseguente carenza della potestas judicandi del giudice amministrativo. L'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale comporta che, in sede di verifica dell'ammissibilità della questione, il difetto di giurisdizione del giudice a quo può essere rilevato dalla Corte soltanto nei casi in cui appaia manifesto, così che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza, dovendo peraltro la relativa indagine arrestarsi, qualora il rimettente, come nella specie, abbia espressamente motivato in maniera non implausibile in ordine alla propria giurisdizione.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 241/2008 e n. 11/2007.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte