Sanità pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture accreditate per conto del Servizio sanitario nazionale - Previsione dell'applicazione di uno sconto tariffario sugli importi indicati con decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione.
Vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - concernente la remunerazione delle prestazioni rese per conto del S.s.n. dalle strutture private accreditate e, nella parte censurata, laddove dispone che "a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996" - per ritenuta violazione degli artt. 3, 24, 32, 41, 97, 113, 117, comma terzo, e 119, sul rilievo che l'annullamento del d.m. 12 settembre 2006 e degli atti consequenziali renderebbe sostanzialmente inapplicabili tutti i provvedimenti regionali e, pertanto, irrilevante la questione. E' sufficiente osservare che la norma statale censurata richiama e rende applicabili esclusivamente le tariffe contenute nel citato decreto ministeriale 22 luglio 1996; ed è in relazione a questo che essa dispone il predetto sconto, con conseguente rilevanza della questione, come non implausibilmente è stato anche argomentato nelle ordinanze di rimessione.