Sentenza 94/2009 (ECLI:IT:COST:2009:94)
Massima numero 33281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33276  33277  33278  33279  33280  33282  33283  33284  33285  33286  33287  33288  33289  33290  33291


Titolo
Sanità pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture accreditate per conto del Servizio sanitario nazionale - Previsione dell'applicazione di uno sconto tariffario sugli importi indicati con decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 - Questione riferita a parametri concernenti il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni - Eccezione di inammissibilità per asserita insussistente legittimazione del giudice a quo ad evocare detti parametri - Reiezione.

Testo

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per ritenuta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, contrariamente alla tesi sostenuta dall'interveniente, nei giudizi incidentali il giudice comune è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale anche in relazione al parametro costituzionale che disciplina il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 796

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte