Sanità pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture accreditate per conto del Servizio sanitario nazionale - Previsione dell'applicazione di uno sconto tariffario sugli importi indicati con decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 - Asserita violazione del principio di uguaglianza per differente remunerazione di prestazioni omologhe in momenti diversi - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006 - concernente la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate e, che, nella parte censurata, dispone: «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 [...] e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto» -, sollevata in relazione all'art. 3 Cost. per asserita violazione del principio di uguaglianza per differente remunerazione di prestazioni omologhe in momenti diversi. La circostanza che omologhe prestazioni, rese nel corso di uno stesso anno, possano essere differentemente remunerate, in conseguenza dell'applicabilità di una diversa disciplina, non comporta, una violazione dell'art. 3 Cost., poiché non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ovvero allo stesso soggetto, ma in momenti diversi nel tempo, poiché proprio il fluire del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche.
Sul carattere transitorio della disciplina denunciata, v. citate sentenze n. 279/2006, n. 200/2005, n. 310/2003 e, in riferimento alle norme regionali, sentenza n. 20/2000.
Sul fluire del tempo quale elemento di versificatore, v. citate sentenza n. 342/2006 e ordinanza n. 400/2007.