Sentenza 94/2009 (ECLI:IT:COST:2009:94)
Massima numero 33290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33276  33277  33278  33279  33280  33281  33282  33283  33284  33285  33286  33287  33288  33289  33291


Titolo
Sanità pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture accreditate per conto del Servizio sanitario nazionale - Previsione dell'applicazione di uno sconto tariffario sugli importi indicati con decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Adeguato bilanciamento del diritto alla salute con la necessità di assicurare l'equilibrio della finanza pubblica - Riconducibilità della disposizione denunciata ai principi di "coordinamento della finanza pubblica" - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006 - concernente la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate e, che, nella parte censurata, dispone: «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 [...] e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto» -, sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. per asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale. Lo scopo perseguito dal legislatore di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria è compatibile con i principi espressi da detti parametri costituzionali, nella considerazione bilanciata - che appartiene all'indirizzo politico dello Stato, nel confronto con quello delle Regioni - della necessità di assicurare, ad un tempo, l'equilibrio della finanza pubblica e l'uguaglianza di tutti i cittadini nel godimento dei diritti fondamentali, tra cui indubbiamente va ascritto il diritto alla salute. Ed è appunto perché il diritto alla salute spetta ugualmente a tutti i cittadini e va salvaguardato sull'intero territorio nazionale che detta spesa, in considerazione degli obiettivi della finanza pubblica e delle costanti e pressanti esigenze di contenimento della spesa sanitaria, si presta ad essere tendenzialmente manovrata, in qualche misura, dallo Stato; ed invero la disposizione denunciata presenta le caratteristiche per poterla qualificare principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ponendo un obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, inteso nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, senza prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento di detto obiettivo e incidendo temporaneamente su una complessiva e non trascurabile voce di spesa, in funzione dell'obiettivo di contenere entro limiti prefissati una frequente causa del disavanzo pubblico, quale la spesa sanitaria, che abbia rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno. Difatti, la norma statale censurata stabilisce lo sconto da operare sulle tariffe richiamate, ma non ha escluso il potere delle Regioni di stabilire tariffe superiori, che restano a carico dei bilanci regionali. Inoltre, nel protocollo di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in apposita riunione, aveva espresso la propria condivisione, era stato concordato l'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, che è appunto lo scopo perseguito dal citato art. 1, comma 796, lettera o), nell'osservanza dei principi sopra richiamati, con una misura di carattere transitorio, che ha avuto ad oggetto un rilevante aggregato di spesa, lasciando anche un margine di autonomia alle Regioni.

Sul bilanciamento dell'equilibrio della finanza pubblica e dell'uguaglianza di tutti i cittadini nel godimento dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla salute, v. citata sentenza n. 203 del 2008.

Sul contenimento della spesa sanitaria, v. citate sentenze n. 203/2008, n. 193 e n. 98/2007.

Sull'autonomia finanziaria delle Regioni, v. citata sentenza n. 216/2008.

Sulla qualificabilità di una norma statale quale principio fondamentale di "coordinamento della finanza pubblica", v. sentenze n. 289 e 120/2008, n. 412 e n. 169/2007; n. 88/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 796

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte