Ordinanza 95/2009 (ECLI:IT:COST:2009:95)
Massima numero 33292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Pignoramento dei beni nella casa del genitore del debitore, con lo stesso convivente - Opposizione del terzo-genitore all'esecuzione - Divieto di provare per presunzioni semplici il diritto di proprietà del terzo opponente anche quando l'esistenza di tale diritto sia resa verosimile dal rapporto di convivenza fra terzo-genitore e figlio debitore esecutato - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 621 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui vieta la prova per presunzioni semplici, anche quando l'esistenza del diritto di proprietà del terzo opponente all'esecuzione dei beni pignorati sia resa verosimile dal rapporto di convivenza fra terzo-genitore e figlio debitore esecutato. Infatti, il rimettente non ha sufficientemente motivato in ordine alla rilevanza della questione, posto che nel giudizio a quo il creditore non ha sollevato eccezioni in merito alla prova per presunzioni su cui era articolata la difesa dell'opponente, con la conseguenza che, senza l'eccezione di parte, detta prova è ammissibile e la causa può essere decisa sulla base di essa.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 621  co. 

codice civile    n.   art. 2729  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte