Poste - Responsabilità del gestore per danni causati all'utenza - Prevista esclusione della responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e limiti stabiliti dalla legge - Denunciata irragionevole disparità di trattamento fra operatori commerciali e contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini - Ordinanza priva di adeguata descrizione della fattispecie; omessa motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione, avente ad oggetto norma abrogata - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che il gestore del servizio postale non incorre in alcuna responsabilità per i servizi postali fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge: infatti, la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo presenta gravi lacune, tali da precludere il necessario controllo sulla rilevanza, e il rimettente non motiva in ordine alla perdurante rilevanza della questione, avente ad oggetto norma abrogata.
- Sulla manifesta inammissibilità per carenze nella descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo v., citate, ex multis, ordinanze n. 441, 423 e 395/2008 e n. 251/2007.
- Sulla manifesta inammissibilità di questione avente ad oggetto norma abrogata, in mancanza di adeguata motivazione in ordine alla perdurante rilevanza, v., citate, ordinanze n. 168/2007 e n. 300/2006.