Ordinanza 97/2009 (ECLI:IT:COST:2009:97)
Massima numero 33294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati tributari - Confisca - Confisca obbligatoria cd. "per equivalente" di beni di cui il reo abbia la disponibilità stabilita con la legge n. 244/2007 - Applicabilità della misura anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della predetta legge - Lamentata violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale e 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, censurato, in riferimento all'art. 117 Cost., nella parte in cui essi prevedono la confisca obbligatoria cosiddetta "per equivalente" di beni di cui il reo abbia la disponibilità, per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge. Invero il giudice a quo muove da un erroneo presupposto interpretativo posto che la Corte di cassazione ha affermato che la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive. A tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell'art. 25 Cost. vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale e che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i princípi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente.

- In relazione all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione citato, v., ex multis, Cassazione penale, sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 200  co. 

codice penale    n.   art. 322  co. 

legge  24/12/2007  n. 244  art. 1  co. 143

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 7  

legge  04/08/1955  n. 848  art.