Sentenza 92/2023 (ECLI:IT:COST:2023:92)
Massima numero 45604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  08/03/2023;  Decisione del  08/03/2023
Deposito del 11/05/2023; Pubblicazione in G. U. 17/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45601  45602  45603  45605  45606  45607  45608


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Finalità dell'intervento statale - Garanzia dell'uniformità della disciplina sul territorio nazionale - Settori riconducibili a tale materia - Anticipazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Siciliana che prevede la possibilità che una società interamente partecipata possa erogare ai dipendenti regionali in quiescenza l'anticipo di una quota del trattamento di fine servizio). (Classif. 216021).

Testo

Si è in presenza dell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile quando l'intervento [normativo] è chiaramente giustificato dall'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. (Precedenti: S. 131/2013 - mass. 37130; S. 123/2010 - mass. 34534; S. 295/2009; S. 160/2009; S. 326/2008).

L'art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, - che opera anche per i dipendenti regionali in virtù dell'espresso richiamo all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - ha disciplinato in maniera uniforme le condizioni giuridiche ed economiche per l'erogazione, a tutti i dipendenti pubblici, di finanziamenti agevolati in funzione di anticipazione del trattamento di fine servizio; finanziamenti che, pur traendo origine dalla cessazione del rapporto di lavoro, sono riconducibili ai contratti di credito previsti dall'art. 122, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 385 del 199. Sia il contenuto (cioè la disciplina di tale contratto), sia le finalità dell'intervento statale costituiscono esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l'art. 13, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 che consente ope legis ad una società interamente partecipata della Regione - la Irfis FinSicilia spa - di erogare ai dipendenti regionali in quiescenza l'anticipo di una quota del trattamento di fine servizio. La disposizione impugnata dal Governo, pur affermando di voler dare applicazione all'art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, come conv. - che regola, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, le modalità di anticipazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici - introduce un regime chiaramente derogatorio rispetto ad essa, nonché dai confini incerti, essendo la citata società ammessa ad applicare la normativa senza tuttavia sottostare alle regole procedurali e sostanziali previste dalla normativa statale a garanzia dei dipendenti pubblici. Così facendo la stessa si pone in contrasto con l'intera ratio su cui si fonda la disciplina dettata dal legislatore e invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  25/05/2022  n. 13  art. 13  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte