Sentenza 99/2009 (ECLI:IT:COST:2009:99)
Massima numero 33297
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33296  33298  33299  33300  33301  33302  33303


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Finanziamento per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico in sanità - Incremento dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2007 e parziale modificazione dei vincoli sulla destinazione delle risorse - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni non implicanti lesione di competenze regionali - Inammissibilità.

Testo

Sono inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 2, commi 279 e 280, lett. c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proposte dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., atteso che tali parametri non riguardano il riparto di competenze tra Stato e Regioni e la loro eventuale violazione non si risolve in lesioni delle competenze regionali stabilite dalla Costituzione.

- V., citate, sentenze n. 12 del 2009, n. 371 e n. 326 del 2008.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 279

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 280

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte