Sentenza 99/2009 (ECLI:IT:COST:2009:99)
Massima numero 33297
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
01/04/2009; Decisione del
01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Finanziamento per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico in sanità - Incremento dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2007 e parziale modificazione dei vincoli sulla destinazione delle risorse - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni non implicanti lesione di competenze regionali - Inammissibilità.
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Finanziamento per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico in sanità - Incremento dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2007 e parziale modificazione dei vincoli sulla destinazione delle risorse - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni non implicanti lesione di competenze regionali - Inammissibilità.
Testo
Sono inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 2, commi 279 e 280, lett. c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proposte dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., atteso che tali parametri non riguardano il riparto di competenze tra Stato e Regioni e la loro eventuale violazione non si risolve in lesioni delle competenze regionali stabilite dalla Costituzione.
- V., citate, sentenze n. 12 del 2009, n. 371 e n. 326 del 2008.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 279
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 280
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte