Sentenza 99/2009 (ECLI:IT:COST:2009:99)
Massima numero 33298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
01/04/2009; Decisione del
01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Finanziamento per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico in sanità - Incremento dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2007 e parziale modificazione dei vincoli sulla destinazione delle risorse - Denunciata violazione dell'art. 32 della Costituzione - Carenza di qualsivoglia motivazione - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Finanziamento per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico in sanità - Incremento dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2007 e parziale modificazione dei vincoli sulla destinazione delle risorse - Denunciata violazione dell'art. 32 della Costituzione - Carenza di qualsivoglia motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile - in quanto carente di qualsiasi motivazione - la questione di costituzionalità dell'art. 2, commi 279 e 280, lett. c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 32 Cost.
- V., citate, sentenze n. 428, n. 387 e n. 326 del 2008.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 279
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 280
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte