Sentenza 99/2009 (ECLI:IT:COST:2009:99)
Massima numero 33299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
01/04/2009; Decisione del
01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Titolo
Sanità pubblica - Norme sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie - Riconducibilità a materie di legislazione concorrente (governo del territorio e tutela della salute) - Non ascrivibilità dell'edilizia sanitaria alla potestà regionale residuale, né ai livelli essenziali di assistenza rimessi alla potestà esclusiva dello Stato.
Sanità pubblica - Norme sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie - Riconducibilità a materie di legislazione concorrente (governo del territorio e tutela della salute) - Non ascrivibilità dell'edilizia sanitaria alla potestà regionale residuale, né ai livelli essenziali di assistenza rimessi alla potestà esclusiva dello Stato.
Testo
I commi 279 e 280 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disciplinanti la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, possono essere ricondotti alle materie, entrambe di potestà legislativa concorrente, del governo del territorio e della tutela della salute. Non può, di contro, ritenersi che l'edilizia sanitaria rientri nella potestà legislativa residuale delle Regioni, di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost., né che attenga ai livelli essenziali di assistenza, che il comma secondo, lettera m), dello stesso art. 117 riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
- V., citate, sentenze n. 45 del 2008 e n. 105 del 2007.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 279
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 280
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte