Sentenza 99/2009 (ECLI:IT:COST:2009:99)
Massima numero 33299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  01/04/2009;  Decisione del  01/04/2009
Deposito del 02/04/2009; Pubblicazione in G. U. 08/04/2009
Massime associate alla pronuncia:  33296  33297  33298  33300  33301  33302  33303


Titolo
Sanità pubblica - Norme sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie - Riconducibilità a materie di legislazione concorrente (governo del territorio e tutela della salute) - Non ascrivibilità dell'edilizia sanitaria alla potestà regionale residuale, né ai livelli essenziali di assistenza rimessi alla potestà esclusiva dello Stato.

Testo

I commi 279 e 280 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disciplinanti la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, possono essere ricondotti alle materie, entrambe di potestà legislativa concorrente, del governo del territorio e della tutela della salute. Non può, di contro, ritenersi che l'edilizia sanitaria rientri nella potestà legislativa residuale delle Regioni, di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost., né che attenga ai livelli essenziali di assistenza, che il comma secondo, lettera m), dello stesso art. 117 riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

- V., citate, sentenze n. 45 del 2008 e n. 105 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 279

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 280

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte